COMUNE DI BOLSENA - Provincia di Viterbo
ORDINANZA n. 9 del 7 giugno 2013
OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Vista la Legge 24.02.1992 n. 225;
Visto il D.Lgs n. 112 del 31.03.1999;
Vista la L.R. 06.08.1999 n. 14;
Visto il Testo Unico del D.Lgs 18.08.2000 n. 267
Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353;
Vista la Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39:
Visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7
Vista la D.G.R.L. n. 145 del 16 sett. 2011 di approvazione del piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi valido per il triennio 2011-2014
Visto l’art. 38, comma 2 della Legge 142/1990 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini;
Ritenuta urgente l’emanazione di apposita ordinanza che fissi i criteri uniformi per la prevenzione degli incendi;
ORDINA
Per quanto esposto nelle premesse che fanno parte integrante della presente ordinanza, di:
- dichiarare il periodo di massimo rischio incendio boschivo dal 15 giugno al 30 settembre 2013, dichiarando per tale periodo “lo stato di grave pericolosità”;
- individuare il periodo di “allerta” come appresso segnato:
- tutti i fine settimana compresi nell’arco di vigenza dell’ora legale;
- tutti quelli nei quali si succedono, a breve intervalli e/o consecutivamente, i giorni festivi e/o festività infrasettimanali, civili e /o religiose;
- i periodi di vacanze scolastiche;
OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI
Nel periodo di massimo rischio di incendio e di stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
E’ vietato in tutto il territorio comunale dal 15 Giugno al 30 Settembre 2013 bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, Provinciali Regionali e Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato.
Il rispetto della normativa specifica vigente che riguarda tutti i divieti e le prescrizioni tecniche volte a limitare il fenomeno di incendi boschivi (artt. 91(divieto di accensione del fuoco) e 93 (misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate) e del regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005;
L’obbligo per tutti i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, parchi, giardini (anche all’interno del centro abitato), anche dei terreni incolti,, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2013, a procedere alla ripulitura di detti fondi, dalle erbe e dagli arbusti infestanti, specie a confine delle aree boscate, strade, abitazioni, giardini, e strutture pubbliche;
Relativamente alla applicazione delle sanzioni previste, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative connesse alle infrazioni commesse in aree boscate, o in terreni confinanti con esse o con strade pubbliche, già fissate dalla normativa specifica, si dispone la sanzione amministrativa da euro 75,00 ad euro 500,00 (sanzione più favorevole al trasgressore euro 150,00) per la inosservanza del divieto di accensione fuochi su tutto il territorio comunale e per la mancata ripulitura dei terreni.
Il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati dei controlli per l’esecuzione della presente ordinanza.
IL SINDACO
F.to Paolo Dottarelli
Pubblicato il 07/06/2013 in Ordinanze
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